Hai bisogno di un avvocato? Se non puoi permetterti di pagare un avvocato, scopri come ottenere assistenza legale gratuita con il patrocinio a spese dello Stato!
In Italia, in molte cause sei obbligato ad avere un avvocato.
Nel processo penale avere un avvocato è obbligatorio, sia se sei imputato nel processo (cioè ti hanno accusato di avere commesso un reato) sia se sei una vittima di reato (ad es. ti hanno rubato qualcosa, ti hanno picchiato…).
Anche in quasi tutte le cause civili sei obbligato ad avere un avvocato (ad es. in una causa di separazione o divorzio, se il tuo datore di lavoro non ti ha pagato lo stipendio che ti doveva e vuoi che te lo paghi, se hai bisogno di ottenere dei soldi che ti spettano come eredità…).
In quasi tutte le cause non puoi quindi difenderti da solo davanti ad un Giudice: l’assistenza di un avvocato èobbligatoria.
Chi è condannato con sentenza definitiva deve essere assistito da un avvocato solo in alcuni casi previsti dalla legge, in particolare se viene fissata un’udienza che lo riguarda davanti al Tribunale di sorveglianza.
Il difensore di fiducia è l’avvocato nominato dall’interessato o, se è detenuto, dai suoi familiari più stretti (i “prossimi congiunti”: genitori, figli, coniuge o convivente, fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore, cognati, zii, nipoti).
Attenzione: si possono nominare fino a due avvocati di fiducia per ogni singolo procedimento penale; se però si è stati o si vuole essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato(vedi di seguito in questa scheda), si può avere un solo difensore.
Quando è obbligatorio avere un avvocato, a chi non ne nomina uno di sua scelta ne viene assegnato uno d’ufficio, che èun avvocato nominato dallo Stato.
Il difensore d’ufficio è nominato dal Giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di avvocati tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, che verifica che siano preparati e che lavorino correttamente. Se si ha un difensore d’ufficio e se ne nomina uno di fiducia, quello d’ufficio viene sostituito automaticamente da quello di fiducia.
Attenzione: anche l’avvocato d’ufficio deve essere pagato, come quello di fiducia: essere assistiti dall’avvocato d’ufficio non significa avere automaticamente diritto al patrocinio a spese dello Stato, che è un istituto diverso. Ognuno ha diritto di avere dall’avvocato un preventivo delle spese legali che dovrà pagare.
Se non hai i soldi per pagare, puoi provare a fare domanda per ottenere il patrocinio a spese dello Stato!
Per garantire a tutti il diritto di difesa, la legge ha previsto il patrocinio a spese dello Stato (anche detto “gratuito patrocinio”), che permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico gratuitamente, perché sarà lo Stato a pagare, successivamente, le spese di difesa.
L’avvocato può essere scelto liberamente, purché sia inserito in un elenco di difensori disponibili a lavorare sapendo che verranno pagati con il patrocinio a spese dello Stato.
Chi può ottenere il patrocinio a spese dello Stato?
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi ha un reddito inesistente o molto basso.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del procedimento è necessario che il reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non sia superiore ad euro 11.493,82. Se si è residenti con altre persone, i redditi si sommano a quelli di tutti coloro che compaiono sullo stato di famiglia ed il limite è aumentato di 1.032,91 euro per ognuno (ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 11.493,82 + 1032,91 euro; se è composta da 3, il reddito non deve superare 11.493,82 + 1032,91 + 1.032,91 euro ecc.).
Attenzione: per calcolare il reddito si contano le risorse di qualsiasi natura: anche gli aiuti economici (tranne quelli modesti e occasionali) da parte di familiari non conviventi o da terzi, e i redditi non tassati, come quelli guadagnati lavorando “in nero” o compiendo attività illecite. Dichiarare di avere un reddito diverso da quello effettivo è un REATO.
Attenzione: chi è stato condannato con sentenza definitiva per alcuni gravi delitti, tra cui quello di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e quelli in materia di spaccio di stupefacenti (art. 73 (solo se aggravato ai sensi dell’art. 80) e 74 c. 1 d.P.R. 309/1990) si PRESUME sempre che abbia un reddito superiore a quello richiesto dalla legge. In questi casi, per essere ammessi al beneficio, si dovrà quindi dimostrare al Giudice di essere effettivamente non abbienti.
A chi si richiede?
È necessario presentare una richiesta (“domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”) al Giudice competente.
La domanda deve essere firmata dall’interessato a pena di inammissibilità. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.
La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, ma l’ammissione al patrocinio non ha effetti per il passato e quindi le spese legali per l’attività svolta fino a quel momento dovranno essere pagate personalmente.
Cosa deve contenere la domanda?
- la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- l’indicazione del procedimento a cui si riferisce;
- le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e di tutte le persone che compaiono sul suo stato di famiglia;
- una copia del documento di identità, oppure un’autocertificazione;
- una copia del certificato di stato di famiglia, oppure un’autocertificazione;
- una dichiarazione con cui si attesta di avere un reddito al di sotto dei limiti previsti dalla legge per essere ammessi al patrocinio e l’indicazione del reddito totale (autocertificazione).
In allegato, tutti i documenti che provano quanti e quali sono i redditi del nucleo familiare (modello CUD, 730, cedolino INPS, buste paga ecc.); - una dichiarazione con cui ci si impegna a comunicare le eventuali modifiche del reddito che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
- se cittadino straniero, una certificazione dell’autorità consolare sui redditi prodotti all’estero, che deve essere richiesta dall’interessato. Se l’autorità consolare non risponde entro 30 giorni, è sufficiente un’autocertificazione.
Il presente lavoro è stato realizzato dagli studenti e dalle studentesse della Clinica legale: carcere e diritti I dell’Università degli Studi di Torino.