Licenze, permessi e detenzione domiciliare “straordinari”
Il Decreto “ristori” (d.l. 28 Ottobre 2020, n. 137) prevede la possibilità di beneficiare di:
A) LICENZE PREMIO PER I CONDANNATI SEMILIBERI (art. 28)
- Beneficio: licenzza premio di durata superiore al limite dei 45 giorni all’anno. Se viene concessa la licenza, il semilibero beneficia del permesso in regime di libertà vigilata.
- Fino a quando possono essere concesse: non oltre il 31 dicembre 2020.
- Presupposti applicativi: il condannato deve essere stato già ammesso alla
misura della semilibertà. - Chi non può beneficiarne: coloro nei cui confronti il Magistrato ritiene che ci siano “gravi
motivi” ostativi.
B) PERMESSI PREMIO DI DURATA STRAORDINARIA (art. 29)
- Beneficio: permesso premio.
- Fino a quando possono essere concessi: non oltre il 31 dicembre 2020.
- Presupposti applicativi: ai soggetti ai quali sono già concessi i permessi di cui all’art. 30 ter o.p. (ovvero hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi e che rientrano nei requisiti di cui al comma 4) e che siano stati già assegnati al lavoro
all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno (quindi ai detenuti già beneficiari dei permessi di uscita “ordinari”). - Durata del permesso: possono essere superati i limiti previsti dall’art. 30 ter
o.p., quindi oltre 15 giorni per gli adulti e oltre 20 giorni per i minori - Chi non può beneficiarne:
1) detenuti per delitti “ostativi” ricompresi nell’elenco di cui all’art. 4-bis ord.
penit.;
2) detenuti per i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di atti
persecutori (art. 612-bis c.p.);
3) detenuti per reati di associazione mafiosa o commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l’associazione,
di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico – nei cui confronti sia in
esecuzione un cumulo di condanne che preveda, oltre ai predetti reati,
anche reati “comuni”.
C) ESECUZIONE DOMICILIARE DELLE PENE (art. 30)
- Beneficio: La pena detentiva è eseguita, su istanza del condannato, presso la sua abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.
- Fino a quando può essere concessa: non oltre il 31 dicembre 2020.
- Presupposti applicativi: 18 mesi il limite di pena massimo, da espiare ab initio o come residuo di una maggiore pena.
- Chi non può beneficiarne:
1) coloro nei cui confronti il Magistrato ritiene che ci siano “gravi motivi” ostativi
2) i condannati per delitti “ostativi” ricompresi nell’elenco di cui all’art. 4-bis ord. penit.
3) i condannati per i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
4) i condannati per reati di associazione mafiosa o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bisc.p. o al fine di agevolare l’associazione, di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico – nei cui confronti sia in esecuzione un cumulo di condanne che preveda, oltre ai predetti reati, anche reati “comuni”
5) i condannati socialmente pericolosi e dichiarati delinquenti abituali (art. 102 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.) e quelli ritenuti pericolosi per l’ordine interno degli istituti penitenziari tanto
da essere sottoposti al regime di sorveglianza particolare a norma dell’art. 14-bis ord. penit.
6) i detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati disciplinarmente per le infrazioni di “partecipazione o promozione di disordini o sommosse”, “evasione” o “fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di
compagni, di operatori penitenziari o di visitatori” (cd. preclusioni disciplinari)
7) i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.